Sez. 1, Sentenza n. 10781 del 16/05/2014 (Rv. 631479 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE | Proposizione ex art. 345 cod. proc. civ. vecchio testo - Limiti temporali - Proponibilità solo con l'atto di appello - Necessità - Fattispecie in materia di appalti pubblici.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE
L'art. 345 cod. proc. civ., nella formulazione anteriore alla riforma introdotta dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, doveva essere interpretato in collegamento con l'art. 342 dello stesso codice, che poneva la regola della specificità dei motivi di gravame allo scopo di delimitare l'estensione del riesame ed indurre il ricorrente a indicarne le ragioni. Ne consegue che l'eccezione tesa alla riforma della sentenza, risolvendosi nella esplicazione del diritto di impugnazione, avrebbe potuto essere proposta solo nell'atto di appello e non fino al momento della precisazione delle conclusioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che ha ritenuto ammissibile la denuncia di tardività delle riserve formulate dall'appaltatore proposta dall'ente appellante per la prima volta in sede di riassunzione del giudizio di appello).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 26/11/1990 num. 353 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)