Sez. 3, Sentenza n. 15883 del 17/07/2007 (Rv. 598767 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE | Proposizione ex art. 345 cod. proc. civ. vecchio testo - Limiti temporali - Proponibilità solo con l'atto di appello - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE
L'art. 345 cod. proc. civ., nella formulazione anteriore alla riforma introdotta dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, doveva essere interpretato in collegamento con l'art. 342 dello stesso codice, che poneva la regola della specificità dei motivi di gravame allo scopo di delimitare l'estensione del riesame ed indurre il ricorrente a indicarne le ragioni. Ne consegue che l'eccezione tesa alla riforma della sentenza, risolvendosi nella esplicazione del diritto di impugnazione, avrebbe potuto essere proposta solo nell'atto di appello.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)