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Sez. 3, Sentenza n. 5673 del 10/04/2003 (Rv. 562073 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE | Proposizione ex art. 345 cod. proc. civ. previgente - Limiti temporali - Proponibilità per l'appellante con l'atto di appello - Proponibilità per l'appellato fino all'udienza di precisazione delle conclusioni - Proponibilità nella comparsa conclusionale - Esclusione - Mancata eccezione di parte in ordine alla tardività - Irrilevanza - Rilevabilità d'ufficio - Sussistenza.
Stato
decisa il 2003-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562073-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE

L'art. 345 cod. proc. civ., nel testo previgente alle modifiche introdotte dall'art. 52 della legge 26 novembre 1990, n. 353 (applicabile nel caso di specie ratione temporis) , che consente alle parti di proporre nuove eccezioni in appello, deve essere interpretato in collegamento con l'art. 342 dello stesso codice, che pone la regola della specificità dei motivi di gravame allo scopo di delimitare l'estensione del riesame ed indicarne la ragioni. Pertanto, l'eccezione tesa alla riforma della sentenza impugnata, risolvendosi nella esplicazione del diritto di impugnazione, può essere proposta dall'appellante principale solo nell'atto di appello e dalla parte appellata fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, ma non nella comparsa conclusionale, rimanendo irrilevante, attesa la rilevabilità d'ufficio della violazione, la mancata contestazione della tardività ad opera della controparte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 52

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)