Sez. L, Sentenza n. 6702 del 07/12/1982 (Rv. 424334 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA DURANTE IL RAPPORTO - CONDIZIONE -STABILITÀ DEL RAPPORTO MEDESIMO - REQUISITI - SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE DEI CREDITI IN PENDENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA DURANTE IL RAPPORTO - CONDIZIONE -STABILITÀ DEL RAPPORTO MEDESIMO - REQUISITI - SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE DEI CREDITI IN PENDENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Alla stregua dell'evoluzione della giurisprudenza costituzionale in materia, il corso della sospensione della prescrizione dei crediti di lavoro non resta sospeso, in pendenza del rapporto di lavoro medesimo, solo quando la posizione del lavoratore sia assistita da garanzie di stabilità e di protezione come quelle introdotte nell'ordinamento con la legge n. 604 del 1966, sui licenziamenti individuali, e con lo statuto dei lavoratori. (Conf 1926/82, mass n 419769; (Conf 1614/82, mass n 419437; (Conf 1060/82, mass n 418928; (Conf 916/82, mass n 418774).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 com. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2955 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2956 com. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)