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Sez. L, Sentenza n. 1614 del 12/03/1982 (Rv. 419437 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA - SOSPENSIONE - PER LA CONDIZIONE DEL TITOLARE DEL DIRITTO - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - PRESTAZIONI PERIODICHE CON SCADENZA ANNUALE O PIÙ BREVE - PRESCRIZIONE DEI CREDITI DI LAVORO - DECORRENZA ANCHE IN COSTANZA DI RAPPORTO - CONDIZIONE - STABILITÀ - ESTREMI - CON RIFERIMENTO AL TEMPO ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - CONFIGURABILITÀ - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1982-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419437-01

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA - SOSPENSIONE - PER LA CONDIZIONE DEL TITOLARE DEL DIRITTO - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - PRESTAZIONI PERIODICHE CON SCADENZA ANNUALE O PIÙ BREVE - PRESCRIZIONE DEI CREDITI DI LAVORO - DECORRENZA ANCHE IN COSTANZA DI RAPPORTO - CONDIZIONE - STABILITÀ - ESTREMI - CON RIFERIMENTO AL TEMPO ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - CONFIGURABILITÀ - PRESUPPOSTI.*

Come risulta dall'evoluzione della giurisprudenza costituzionale in materia, la prescrizione dei crediti del lavoratore decorre anche in costanza del rapporto di lavoro, ove questo sia assistito dalla garanzia della stabilità, in quanto regolato da una disciplina che, sul piano sostanziale, subordini la legittimità e l'efficacia del licenziamento alla sussistenza di circostanze oggettive e predeterminate e, sul piano processuale, affidi al giudice il Sindacato sulla sussistenza di tali circostanze ed il potere di rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo. Tale garanzia di stabilità, se per la generalità dei casi, coincide con l'ambito di operatività dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300, può realizzarsi, con riferimento al tempo anteriore all'entrata in vigore di tale norma o ai casi di non operatività della medesima (art. 35 della legge citata), anche quando al rapporto di lavoro siano applicabili specifiche Disposizioni di legge o di contratti collettivi (resi o non efficaci erga omnes), o anche di contratti individuali di lavoro, che, indipendentemente da un'esplicita enunciazione della possibilità di reintegrazione, assicurino la giuridica rimovibilità delle conseguenze del licenziamento intimato fuori delle ipotesi predeterminate dalla disciplina applicabile al rapporto. (fattispecie relativa al C.C.n.L. degli elettrici del 1964). (V 3106/81, mass n 413678; (V 4638/80, mass n 408458; (V 3793/80, mass n 407636; (V 1355/76, mass n 380056; (V 1268/76, mass nn 379957 e 379956).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 com. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2955 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2956 com. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)