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Sez. L, Sentenza n. 916 del 13/02/1982 (Rv. 418774 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA - PRESUPPOSTO - STABILITÀ DEL RAPPORTO DI LAVORO - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1982-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418774-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA - PRESUPPOSTO - STABILITÀ DEL RAPPORTO DI LAVORO - ESTREMI.*

Il principio della non decorrenza della prescrizione in pendenza del rapporto di lavoro, quale risulta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 1966, non trova applicazione, ove tale rapporto sia soggetto alla disciplina della legge 20 maggio 1970 n. 300 e, conseguentemente, caratterizzato dalla stabilità, per la epoca successiva all'entrata in vigore (11 giugno 1970) della stessa legge. (Conf 1268/76, mass n 379956).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)