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Sez. L, Sentenza n. 604 del 30/01/1985 (Rv. 438819 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI -) - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO DI UN LAVORATORE EDILE PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO - PRESUPPOSTI - LICENZIAMENTO DI UN MANOVALE ADDETTO ALLE OPERE MURARIE - LEGITTIMITÀ - ACCERTAMENTO - CRITERI - VALUTAZIONE DEL GIUDICE CIRCA L'ASTRATTA INCONCEPIBILITÀ DI UNA ATTIVITÀ DI MANOVALANZA IN COLLEGAMENTO CON LE PRESTAZIONI DEL PERSONALE QUALIFICATO SUBENTRATO AI MURATORI - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438819-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI -) - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO DI UN LAVORATORE EDILE PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO - PRESUPPOSTI - LICENZIAMENTO DI UN MANOVALE ADDETTO ALLE OPERE MURARIE - LEGITTIMITÀ - ACCERTAMENTO - CRITERI - VALUTAZIONE DEL GIUDICE CIRCA L'ASTRATTA INCONCEPIBILITÀ DI UNA ATTIVITÀ DI MANOVALANZA IN COLLEGAMENTO CON LE PRESTAZIONI DEL PERSONALE QUALIFICATO SUBENTRATO AI MURATORI - INAMMISSIBILITÀ.*

Ove non ricorra l'ipotesi di un licenziamento collettivo per riduzione di personale nella quale il potere di recesso del datore di lavoro, derivando dall'attuazione di una sua insindacabile scelta in ordine alle dimensioni ed alla funzionalità dell'impresa, è limitato soltanto dalle procedure e dai criteri previsti dagli accordi sindacali in materia, il licenziamento di un lavoratore edile, per essere giustificato da motivo oggettivo inerente alla attività produttiva, all'organizzazione del lavoro o al regolare funzionamento di essa, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966, presuppone, oltre all'effettività del motivo anzidetto, l'impossibilità di utilizzare il lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte. Pertanto, nell'ipotesi di licenziamento di un manovale addetto alle opere murarie, è necessario, ai fini dell'affermazione della legittimità del recesso, accertare che il lavoratore non possa essere utilizzato, nella sua qualità di collaboratore generico, nelle fasi di lavorazione successive a quella rigorosamente muraria senza che alla mancata dimostrazione, da parte del datore di lavoro (su cui grava il relativo Onere probatorio), della detta impossibilità possa supplire la valutazione del giudice circa l'astratta inconcepibilità di un'attività di manovalanza in collegamento con le prestazioni del personale qualificato (pavimentisti, idraulici ecc.) subentrato per il completamento degli edifici ai muratori. (V 1026/80, mass n 404483; (V 18/79, mass n 396024; (V 4996/77, mass n 404483).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)