Sez. L, Sentenza n. 1026 del 13/02/1980 (Rv. 404483 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO OBIETTIVO - RISTRUTTURAZIONE DELLA AZIENDA - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO OBIETTIVO - RISTRUTTURAZIONE DELLA AZIENDA - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO.*
In materia di licenziamenti individuali per giustificato motivo obiettivo consistente nella ristrutturazione dell'azienda, il datore di lavoro e tenuto a provare che vi e stata soppressione del settore lavorativo o del reparto al quale era addetto il dipendente licenziato, nonche a dimostrare la impossibilita di utilizzare il dipendente licenziato in altro settore dell'azienda, mentre sono irrilevanti - e sfuggono quindi al controllo del giudice - i motivi (economici, organizzativi ecc) ai quali e dovuta la ristrutturazione aziendale. (V 499/79, mass n 396617; (V 4811/78, mass n 394501; (V 2103/77, mass n 385827).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)