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Sez. 1, Sentenza n. 4824 del 04/08/1988 (Rv. 459642 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE - TERMINE DI COMPARIZIONE - DETERMINAZIONE - PRUDENTE APPREZZAMENTO DEL GIUDICE - TUTELA DEL DIRITTO DI DIFESA DEL DEBITORE - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1988-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459642-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE - TERMINE DI COMPARIZIONE - DETERMINAZIONE - PRUDENTE APPREZZAMENTO DEL GIUDICE - TUTELA DEL DIRITTO DI DIFESA DEL DEBITORE - NECESSITÀ.*

In tema di dichiarazione di fallimento, il termine da assegnare al debitore perché compaia in camera di consiglio in Sede di istruttoria prefallimentare resta affidato al prudente apprezzamento del giudice, sempre che siano osservate le modalità minime indispensabili per il rispetto della garanzia costituzionale del diritto di difesa, ed il debitore sia posto in grado di conoscere l'iniziativa assunta nei suoi confronti e di difendersi nei limiti delle finalità e delle speciali ragioni di urgenza e tempestività del procedimento, cui la fissazione del detto termine deve conformarsi restando irrilevanti le circostanze del caso concreto che potrebbero contrastare con quelle esigenze. (nella specie, in base all'enunciato principio la Corte suprema ha escluso che fosse viziata da violazione dell'art. 15 legge fall. E da difetto di motivazione la sentenza del giudice del merito che aveva ritenuto congruo un termine di tre giorni). (V 3856/80, mass n 407708; (V 4315/78, mass n 393989).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 15 CORTE COST., Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)