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Sez. 1, Sentenza n. 4315 del 26/09/1978 (Rv. 393989 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE - TUTELA DEL DIRITTO DI DIFESA DEL DEBITORE - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1978-09-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393989-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE - TUTELA DEL DIRITTO DI DIFESA DEL DEBITORE - ESTENSIONE.*

Al fine della validita della dichiarazione di fallimento, il diritto di difesa del debitore, di cui all'art 15 del RD 16 marzo 1942 n 267, nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n 141 del 1970, deve ritenersi tutelato ove il debitore medesimo, informato dell'iniziativa a suo carico, sia stato in concreto posto in grado di svolgere e documentare le sue ragioni, anche davanti il solo giudice relatore. (V 1043/76, mass n 379709).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)