Sez. 1, Sentenza n. 3856 del 18/06/1980 (Rv. 407708 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE - NECESSITA - LIMITI - COMPARIZIONE DEL DEBITORE E DICHIARAZIONI VERBALI DELLO STESSO - IRRILEVANZA - CONOSCENZA DA PARTE DELL'IMPRENDITORE DELLA POSSIBILITA DI COMPARIRE E DI RENDERE DICHIARAZIONI - SUFFICIENZA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE - NECESSITA - LIMITI - COMPARIZIONE DEL DEBITORE E DICHIARAZIONI VERBALI DELLO STESSO - IRRILEVANZA - CONOSCENZA DA PARTE DELL'IMPRENDITORE DELLA POSSIBILITA DI COMPARIRE E DI RENDERE DICHIARAZIONI - SUFFICIENZA.*
L'esigenza di assicurare il diritto di difesa all'imprenditore, del quale sia stata chiesta la dichiarazione di fallimento, deve essere soddisfatta sul piano sostanziale e non formale: essa, cioe, non postula necessariamente che il debitore convocato compaia davanti al tribunale o al giudice delegato e renda dichiarazioni assunte a verbale, ma deve ritenersi assolta ogni qualvolta egli sia stato posto in grado di conoscere l'iniziativa assunta nei suoi confronti e contraddire con memorie od altri analoghi mezzi le ragioni che la sorreggono. (Conf 4315/78, mass n 393989; (Conf 3372/78, mass n 392818; (Conf 2395/77, mass n 386102; (Conf 1043/76, mass n 379709; (Conf 3957/75, mass n 378232).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)