Sez. L, Sentenza n. 3056 del 04/05/1983 (Rv. 427964 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - RICORSO DELL'ASSICURATO AVVERSO LA SENTENZA DI MERITO CHE LO HA CONDANNATO AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI IN FAVORE DELL'INPS - RINUNCIA DELL'INPS AD AVVALERSI DI DETTO CREDITO - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - CONFIGURABILITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - RICORSO DELL'ASSICURATO AVVERSO LA SENTENZA DI MERITO CHE LO HA CONDANNATO AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI IN FAVORE DELL'INPS - RINUNCIA DELL'INPS AD AVVALERSI DI DETTO CREDITO - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - CONFIGURABILITÀ.*
Nel caso in cui l'assicurato, rimasto soccombente nella controversia promossa per il conseguimento della pensione d'Invalidità, abbia proposto ricorso per Cassazione - per violazione dell'art. 152 disp. Att. Cod. proc. civ. - contro la sentenza di merito che, ritenuta la temerarietà della pretesa, lo ha condannato al pagamento delle spese processuali in favore dell'i.N.P.S., la dichiarazione, contenuta nel controricorso di tale ente, di rinunciare ad avvalersi del credito anzidetto comporta, con il venir meno della situazione di contrasto fra le parti, la cessazione della materia del contendere. (nella specie, emettendo detta statuizione, la S.C. ha condannato l'istituto assicuratore al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità) (V 4719/81, mass n 415455; (V 3326/75, mass n 377453; (V 2714/74, mass n 371166).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 152 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)