Sez. L, Sentenza n. 5735 del 13/11/1984 (Rv. 437410 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - IN GENERE - TRASFERIMENTO DELL'UNITÀ PRODUTTIVA DEI DIRIGENTI DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI - NULLA OSTA DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI DI APPARTENENZA - NECESSITÀ - UNITÀ PRODUTTIVE - NOZIONE - DETERMINAZIONE CONVENZIONALE, AI SENSI DELL'ART. 22 LEGGE N. 300 DEL 1970 - AMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - IN GENERE - TRASFERIMENTO DELL'UNITÀ PRODUTTIVA DEI DIRIGENTI DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI - NULLA OSTA DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI DI APPARTENENZA - NECESSITÀ - UNITÀ PRODUTTIVE - NOZIONE - DETERMINAZIONE CONVENZIONALE, AI SENSI DELL'ART. 22 LEGGE N. 300 DEL 1970 - AMMISSIBILITÀ.*
Le associazioni sindacali, cui, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 300 del 1970, spetta di rilasciare il nulla osta per il trasferimento dei dirigenti delle proprie rappresentanze aziendali, hanno il potere di determinare convenzionalmente la nozione di unità produttiva ai fini dell'applicazione dello stesso articolo, giacché, in questo, che è inequivocamente dettato a tutela della autonomia organizzativa del Sindacato, non è configurabile una norma inderogabile e limitativa del potere correlato a tale autonomia. Ne consegue che non può considerarsi nulla per contrasto con norme imperative la clausola dell'art. 2 della convenzione 24 giugno 1970, per i diritti e le relazioni sindacali presso le casse di risparmio ed altri istituti di credito, nella parte in cui stabilisce che "negli istituti con meno di 200 dipendenti nello ambito comunale l'unità produttiva si intende unica". (V 6579/82, mass n 424220; (V 5057/81, mass n 415851).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)