Sez. 5, Sentenza n. 12160 del 09/06/2005 (Rv. 581959 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Attribuzione di rendita catastale da parte dell'UTE - Successiva correzione della rendita - Legittimità dell'applicazione dell'art. 12 del D.L. n. 70 del 1988 - Accertamento del giudice di merito - Modalità - Criteri - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE
In tema di imposta di registro e nella ipotesi di diverse e contrastanti valutazioni dell'UTE, al fine di accertare la legittimità dell'applicazione dell'art. 12 del D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito in legge 13 maggio 1988, n. 154, il giudice di merito deve accertare se si sia in presenza di "ius poenitendi" da parte dell'ufficio competente, nel corso dell'unico subprocedimento di attribuzione della rendita, e deve tener conto se la rendita effettiva sia proprio la seconda, intervenuta a correggere la prima e, quindi, valida all'epoca del trasferimento, ove il bene (per definizione "preesistente") sia rimasto invariato rispetto alla duplice (e contrastante) valutazione. (Nella specie, la Corte Cass. ha annullato per difetto di motivazione la sentenza impugnata, che aveva accolto il gravame dell'ufficio finanziario affermando l'operatività della prima attribuzione di rendita sul presupposto che tale era la classificazione operante al momento del trasferimento immobiliare ed in base alla considerazione che a nulla rilevava la variazione catastale - in diminuzione - in seguito intervenuta, che non poteva avere effetto retroattivo).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 14/03/1988 num. 70 art. 12 CORTE COST., Legge 13/05/1988 num. 154 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)