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Sez. 1, Sentenza n. 3712 del 11/06/1980 (Rv. 407566 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - DETERMINAZIONE - CRITERI - RAGIONI DELLA DECISIONE - PREGRESSA SEPARAZIONE DEI CONIUGI - COMPORTAMENTO DEI CONIUGI SUCCESSIVO ALLA SEPARAZIONE - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1980-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407566-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - DETERMINAZIONE - CRITERI - RAGIONI DELLA DECISIONE - PREGRESSA SEPARAZIONE DEI CONIUGI - COMPORTAMENTO DEI CONIUGI SUCCESSIVO ALLA SEPARAZIONE - RILEVANZA.*

Ai fini del riconoscimento e della Determinazione quantitativa dell'assegno di divorzio, il criterio di riferimento alle 'ragioni della decisioné, nel caso di scioglimento del matrimonio in base a pregressa separazione dei coniugi, va inteso con riferimento al comportamento dei coniugi successivo alla separazione, poiche il comportamento anteriore resta superato ed assorbito dalla valutazione fatta al riguardo dal giudice della separazione, ovvero da quella delle stesse parti nel caso di separazione consensuale omologata. (Conf 4174/78, mass n 393795; (Conf 1665/77, mass n 383378; (Conf 4576/76, mass n 383309).*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)