Sez. 2, Sentenza n. 812 del 04/03/1975 (Rv. 374186 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE - VIZI DI NOTIFICAZIONE - NULLITA - ESTENSIONE ALL'IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE - TEMPESTIVA NOTIFICAZIONE DI UN ATTO D'APPELLO - ESCLUSIONE DEL GIUDICATO - NULLITA DELLA NOTIFICAZIONE - IRRILEVANZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE - VIZI DI NOTIFICAZIONE - NULLITA - ESTENSIONE ALL'IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE - TEMPESTIVA NOTIFICAZIONE DI UN ATTO D'APPELLO - ESCLUSIONE DEL GIUDICATO - NULLITA DELLA NOTIFICAZIONE - IRRILEVANZA.*
I vizi attinenti alla notificazione di un atto di impugnazione importano soltanto la nullita di detta notificazione e non dell'impugnazione in senso sostanziale. Pertanto, la tempestiva notificazione dell'atto di appello, anche se viziata da nullita, vale ad impedire il passaggio in giudicato della sentenza in virtu degli effetti riconosciuti alla sanatoria di cui essa e suscettibile, sia attraverso la Costituzione dell'appellata, sia attraverso la rinnovazione della notificazione dell'atto di appello. (nella specie, il vizio atteneva alla notificazione avvenuta sul domicilio eletto per il giudizio di primo grado, anziche sul domicilio eletto nell'atto di notificazione della sentenza impugnata). (V 546/72, mass n 356554; 3436/71, mass n 355133; (V 2670'69, mass n 342332).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 164 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)