Sez. 1, Sentenza n. 8392 del 02/09/1997 (Rv. 507464 - 01)
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN BIANCO | Assegno al portatore - Configurabilità - Conversione in titolo all'ordine - Ammissibilità - Riempimento con il nome di un terzo e consegna del titolo a quest'ultimo - Opponibilità da parte del traente delle eccezioni personali - Esclusione.
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN BIANCO
L'assegno bancario rilasciato senza indicazione del nome del prenditore non è invalido, ma vale come assegno bancario al portatore, esso può essere convertito dal possessore in titolo all'ordine o riempiendolo con il proprio nome e trasferendolo mediante girata ovvero riempiendolo con il nome di un terzo e consegnandogli il titolo. In quest'ultima ipotesi la persona formalmente indicata come prenditore non assume in realtà tale figura giuridica, che spetta solo a colui che ha concluso il contratto di emissione e ha ricevuto l'assegno rilasciato in bianco o al portatore, ma rimane terzo rispetto al rapporto di emissione, e non possono, pertanto, essergli opposte le eccezioni personali di cui all'art. 25 della legge sugli assegni.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1993, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 29, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)