Sez. 1, Sentenza n. 2561 del 26/04/1982 (Rv. 420424 - 01)
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN BIANCO - MANCATA INDICAZIONE DEL PRENDITORE - ASSEGNO AL PORTATORE - CONFIGURABILITÀ - CONVERSIONE IN TITOLO ALL'ORDINE - AMMISSIBILITÀ - MODI - RIEMPIMENTO COL NOME DI UN TERZO E CONSEGNA DEL TITOLO A QUEST'ULTIMO - CONSEGUENZE - OPPONIBILITÀ DA PARTE DEL TRAENTE DELLE ECCEZIONI PERSONALI - ESCLUSIONE.*
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN BIANCO - MANCATA INDICAZIONE DEL PRENDITORE - ASSEGNO AL PORTATORE - CONFIGURABILITÀ - CONVERSIONE IN TITOLO ALL'ORDINE - AMMISSIBILITÀ - MODI - RIEMPIMENTO COL NOME DI UN TERZO E CONSEGNA DEL TITOLO A QUEST'ULTIMO - CONSEGUENZE - OPPONIBILITÀ DA PARTE DEL TRAENTE DELLE ECCEZIONI PERSONALI - ESCLUSIONE.*
L'assegno bancario rilasciato senza indicazione del nome del prenditore non è invalido, ma vale come assegno bancario al portatore, esso può essere convertito dal possessore in titolo all'ordine o riempendolo con il proprio nome e trasferendolo mediante girata, ovvero riempendolo con il nome di un terzo e consegnandogli il titolo, ma anche in quest'ultima ipotesi la persona formalmente indicata come prenditore non assume in realtà tale figura giuridica, che spetta solo a colui che ha concluso il contratto di emissione che ha ricevuto l'assegno rilasciato in bianco o al portatore, ma rimane terzo rispetto al rapporto di emissione, e non possono, pertanto, essergli opposte al traente le eccezioni personali di cui all'art. 25 della legge sugli assegni. (Conf 2515/61; (Conf 2161/56).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 5, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 20, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)