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Sez. 5, Sentenza n. 7054 del 05/02/2025 Ud. (dep. 20/02/2025) Rv. 287617-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Bancarotta fraudolenta documentale cd. specifica - Precedente condanna definitiva per il delitto di occultamento e distruzione di documenti contabili ex art. 10, d.lgs. n. 74 del 2000 - Violazione del principio del "ne bis in idem" - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2025-02-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287617-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE

In tema di bancarotta fraudolenta documentale, non è configurabile la violazione del principio del "ne bis in idem" qualora alla condanna per illecito tributario di occultamento e distruzione di documenti contabili faccia seguito quella per bancarotta fraudolenta documentale cd. specifica, stante la diversità delle fattispecie incriminatrici, richiedendo, la prima, l'impossibilità di accertare il risultato economico delle sole operazioni connesse alla documentazione occultata o distrutta, mentre la seconda - caratterizzata dalla volontà dell'agente di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recar pregiudizio ai creditori - la lesione degli interessi creditori, rapportata all'intero corredo documentale, indipendentemente dall'obbligo normativo della relativa tenuta.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 com. 1 lett. 2, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)