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Sez. 5, Sentenza n. 16360 del 01/03/2011 Ud. (dep. 26/04/2011) Rv. 250175 - 01

COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") | Condanna per illecito tributario (art. 10 D.Lgs n. 74 del 2000) - Successivo giudizio per bancarotta fraudolenta documentale - Violazione del principio del "ne bis in idem" - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-03-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/250175-01

COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM")

Non sussiste la violazione del principio del "ne bis in idem" (art. 649 cod. proc. pen.), qualora alla condanna per illecito tributario (nella specie per occultamento e distruzione di documenti contabili, previsto dall'art. 10 del D.Lgs. n. 74 del 2000) faccia seguito la condanna per bancarotta fraudolenta documentale, stante la diversità delle suddette fattispecie incriminatrici, richiedendo quella penal- tributaria la impossibilità di ricostruire l'ammontare dei redditi o il volume degli affari, intesa come impossibilità di accertare il risultato economico di quelle sole operazioni connesse alla documentazione occultata o distrutta; diversamente, l'azione fraudolenta sottesa dall'art. 216, n. 2 l. fall. si concreta in un evento da cui discende la lesione degli interessi creditori, rapportato all'intero corredo documentale, risultando irrilevante l'obbligo normativo della relativa tenuta, ben potendosi apprezzare la lesione anche dalla sottrazione di scritture meramente facoltative. Inoltre, nell'ipotesi fallimentare la volontà del soggetto agente si concreta nella specifica volontà di procurare a sé o ad altro ingiusto profitto o, alternativamente di recare pregiudizio ai ai creditori, finalità non presente nella fattispecie fiscale.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 10/03/2000 num. 74 art. 10 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)