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Sez. 3, Sentenza n. 18927 del 24/02/2017 Ud. (dep. 20/04/2017) Rv. 269910 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Occultamento e distruzione di documenti contabili ex art. 10 del D.Lgs. n. 74 del 2000 - Concorso con il reato di bancarotta fraudolenta documentale - Configurabilità - "Ratio".
Stato
decisa il 2017-02-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269910-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE

Non è configurabile un rapporto di specialità tra il delitto di occultamento e distruzione di documenti contabili, previsto dall'art. 10 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, e quello di bancarotta fraudolenta documentale, previsto dall'art. 216, comma primo, n. 2), l. fall., atteso che le corrispondenti norme incriminatrici non regolano la "stessa materia" ex art. 15 cod. pen., richiedendo quella penal-tributaria l'impossibilità di accertare il risultato economico delle sole operazioni connesse alla documentazione occultata o distrutta, ed invece quella fallimentare - oltretutto caratterizzata dalla specifica volontà dell'agente di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recar pregiudizio ai creditori - la determinazione di un evento da cui discende la lesione degli interessi di questi ultimi, da valutarsi in rapporto all'intero corredo documentale, indipendentemente dall'obbligo normativo della relativa tenuta, di guisa che acquisisce rilievo anche la sottrazione di scritture meramente facoltative.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 com. 1 n. 2, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)