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Sez. 4, Sentenza n. 6519 del 03/12/2002 Cc. (dep. 11/02/2003) Rv. 224329 - 01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI | Liquidazione del compenso in caso di imputato irreperibile - Necessità di esperire la procedura per il recupero del credito professionale - Esclusione - Ipotesi di irreperibilità non dichiarata ma di fatto accertata - Ammissibilità della procedura di liquidazione.
Stato
decisa il 2002-12-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/224329-01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI

L'onere, imposto al difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 32 disp. att. cod. proc. pen., di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali, per ottenere dallo Stato il compenso dovutogli in base alla normativa sul patrocinio dei non abbienti, deve ritenersi escluso ai sensi dell'art. 32 bis disp. att. cod. proc. pen. non soltanto nel caso in cui l'assistenza risulti prestata a favore di un soggetto dichiarato formalmente irreperibile, ma anche nel caso in cui, pur non essendo stato emesso decreto di irreperibilità, possa ritenersi accertata l'esistenza di una situazione di irreperibilità di fatto del soggetto (Fattispecie in cui l'imputato, privo del permesso di soggiorno, aveva eletto domicilio presso un dormitorio pubblico ove non era stato mai reperito e le notifiche erano state effettuate presso il difensore).

Riferimenti normativi: Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 32 CORTE COST., Legge 28/07/1989 num. 271 art. 32 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 32 bis CORTE COST., Legge 28/07/1989 num. 271 art. 32 bis CORTE COST., Legge 06/03/2001 num. 60 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)