Sez. 1, Sentenza n. 10367 del 11/02/2004 Cc. (dep. 04/03/2004) Rv. 227647 - 01
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - DI UFFICIO | Compenso professionale - Difensore dell'imputato latitante - Estensione della disciplina prevista per il difensore dell'imputato irreperibile - Sussistenza.
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - DI UFFICIO
In tema di liquidazione del compenso al difensore di ufficio, la disciplina prevista a favore del professionista nominato all'imputato irreperibile, che gli consente di rivolgersi direttamente al giudice, secondo le regole dettate per il patrocinio dei non abbienti, esonerandolo dall'onere di esperire previamente le procedure di recupero del credito, si applica anche nel caso di imputato latitante, in quanto la dichiarazione di latitanza presuppone le vane ricerche, ad opera della polizia giudiziaria, della persona colpita da misura cautelare personale, e tale situazione è assimilabile, ai fini della possibilità di azionare utilmente quelle procedure, alla condizione di irreperibilità.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 296, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 296, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 32 bis CORTE COST., Legge 28/07/1989 num. 271 art. 32 bis CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 116 CORTE COST. PENDENTE, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 117 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)