diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 32284 del 03/07/2003 Ud. (dep. 31/07/2003) Rv. 225117 - 01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI | Estensione della disciplina al difensore d'ufficio dell'imputato irreperibile - Nozione di "irreperibilità".
Stato
decisa il 2003-07-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/225117-01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI

In tema di liquidazione degli onorari e delle spese al difensore dell'imputato irreperibile, secondo quanto stabilito dall'art. 117 del T.U. sulle spese di giustizia approvato con D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (e, in precedenza, dall'ora abrogato art.32 bis disp. att. cod. proc. pen.), deve ritenersi che, attesa la totale equiparabilità,"quoad effectum", nel vigente sistema processuale, tra irreperibilità formalmente dichiarata ai sensi dell'art. 159 cod. proc. pen. ed irreperibilità non dichiarata, ma presunta "ex lege", ai sensi dell'art. 161, comma 4, stesso codice, sarebbe illogico limitare solo al caso in cui si verifichi la prima di dette ipotesi la sfera di operatività del citato art. 117 del T.U., dovendosi, al contrario, considerare come "irreperibile", ai fini dell'applicabilità di tale norma, tanto l'imputato formalmente dichiarato tale quanto quello nei cui confronti sia stata ugualmente disposta la notifica degli atti mediante consegna al difensore, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., con l'unica eccezione, tuttavia, nel caso che tale ultima disposizione abbia trovato applicazione per la riscontrata impossibilità di notifica degli atti al domicilio che era stato eletto presso lo stesso difensore d'ufficio che poi avanza la richiesta di liquidazione del compenso a carico dell'Erario; e ciò per l'evidente ragione che il difensore d'ufficio, non essendo in alcun modo tenuto ad assumere anche la veste di domiciliatario dell'imputato, qualora liberamente vi acconsenta, non può poi pretendere di far ricadere, "sic et simpliciter", a carico dello Stato le conseguenze economicamente negative derivanti da tale scelta, ma deve soggiacere all'onere, previsto dall'art. 116, comma 1, del T.U. (e, in precedenza, dall'art. 32, comma 2, disp. att. cod. proc. pen.), di fornire dimostrazione del previo, infruttuoso esperimento delle procedure di recupero del credito.

Riferimenti normativi: Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 32 bis CORTE COST., Legge 28/07/1989 num. 271 art. 32 bis CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 116 CORTE COST. PENDENTE, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 117 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 98, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 98

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)