Sez. 1, Sentenza n. 36583 del 28/03/2017 Ud. (dep. 24/07/2017) Rv. 271400 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE | Sentenza della Corte costituzionale n. 291 del 2013 - Applicabilità a misura cessata prima della sua pubblicazione - Esclusione - Ragioni.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE
In materia di sorveglianza speciale, la valutazione della sussistenza dei presupposti del reato di cui all'art. 9, comma 1, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, non può essere effettuata alla luce dell'integrazione del quadro normativo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 291 del 2013 - che ha introdotto la necessità di rivalutazione della pericolosità sociale del sottoposto nell'ipotesi di sospensione della misura causata dallo stato detentivo del medesimo - qualora l'esecuzione della misura stessa sia cessata in epoca antecedente alla suddetta pronuncia.
Riferimenti normativi: Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 9 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 15 CORTE COST., Costituzione art. 136
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)