Sez. 1, Sentenza n. 6878 del 05/12/2014 Ud. (dep. 17/02/2015) Rv. 262311 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE | Detenzione sopravvenuta del sottoposto - Sospensione della misura - Successiva scarcerazione - Ripristino della misura - Condizioni - Conseguenze - Fattispecie.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE
Qualora, in epoca successiva all'adozione di misura di prevenzione personale, il sottoposto sia stato detenuto per un periodo di tempo idoneo ad incidere sullo stato di pericolosità sociale in precedenza accertato, la efficacia del provvedimento applicativo della misura resta sospesa anche dopo la scarcerazione, fino a quando il giudice non valuta nuovamente l'attualità della pericolosità sociale del soggetto. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata che aveva condannato l'imputato per il delitto di cui all'art. 75 del D.Lgs. n. 159 del 2011 per aver commesso, dopo essere stato scarcerato, la contravvenzione prevista dall'art. 116 C.d.S., sul presupposto che la efficacia della misura di prevenzione fosse automaticamente ripresa dopo la detenzione, rilevando la necessità di accertare se la durata di quest'ultima imponesse o meno un nuovo esame circa l'attualità dello stato di pericolosità del soggetto). (Vedi Corte cost. n. 291 del 2013).
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 3 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 11 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 12 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 159 art. 4, Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 159 art. 15, Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 159 art. 75
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)