Sez. 1 - , Sentenza n. 42703 del 13/09/2019 Ud. (dep. 17/10/2019) Rv. 277230 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE | Corte cost. n. 291 del 2013 - Applicabilità a situazioni esaurite antecedentemente alla pubblicazione - Esclusione - Ragioni.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE
In materia di sorveglianza speciale, la valutazione della sussistenza dei presupposti del reato di cui all'art. 9, comma 1, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, non può essere effettuata alla luce dell'integrazione del quadro normativo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 291 del 2013 – che ha introdotto la necessità di rivalutazione della pericolosità sociale del sottoposto nell'ipotesi di sospensione della misura causata dal suo stato detentivo – qualora l'esecuzione della misura stessa sia cessata in epoca antecedente alla pubblicazione della suddetta pronuncia o, comunque, la risottoposizione alle prescrizioni e la relativa violazione siano avvenute prima della pronuncia di incostituzionalità.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 9 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)