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Sez. U, Sentenza n. 10637 del 26/10/1993 (Rv. 484074 - 01)

Assicurazione - Veicoli (circolazione, assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Fondo di garanzia per le vittime della strada - In genere | Notevole sproporzione per dolo o colpa grave fra l'importo offerto e quello liquidato - Impresa assicuratrice - Condanna al pagamento di una somma al fondo di garanzia per le vittime della strada ex art. 3, comma nono D.L. n. 57 del 1976 - Sentenza relativa - Impugnazione - Mezzi - Inosservanza dei termini prescritti nel predetto art. 3 - Sanzione pecuniaria - Irrogazione all'assicuratore - Autorità competente - Opponibilità - Disciplina.
Stato
decisa il 1993-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484074-01

Assicurazione - Veicoli (circolazione, assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Fondo di garanzia per le vittime della strada - In genere

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la condanna della impresa assicuratrice (in caso di notevole sproporzione, per dolo o colpa grave, fra l'importo dall'impresa offerto al danneggiato e quello liquidato) al pagamento di una somma all'istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del fondo di garanzia per le vittime della strada, secondo la previsione del comma nono dell'art. 3 del D.L. 23 dicembre 1976 n. 857 (convertito, con modifiche, in legge 26 febbraio 1977 n. 39), configura una pronunzia giudiziale, inclusa nella sentenza resa in favore del danneggiato, che l'obbligato può impugnare con i normali mezzi nei confronti degli originari contraddittori; al contrario, la sanzione pecuniaria prevista per l'inosservanza, da parte dell'assicuratore, dei termini prescritti nello stesso art. 3 è irrogabile dall'ufficio provinciale per l'industria, il commercio e l'artigianato (che ne versa ugualmente l'importo all'istituto nazionale delle assicurazioni, Fondo di garanzia per le vittime della strada) ed è opponibile in base alla disciplina fissata per le pene pecuniarie amministrative.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 3 CORTE COST., Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)