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Sez. 2, Sentenza n. 10750 del 12/06/1984 Ud. (dep. 04/12/1984) Rv. 166938 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - RAPINA - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - PASSAGGIO DELLA COSA SOTTRATTA SOTTO IL DOMINIO ESCLUSIVO DELL'AGENTE ANCHE PER BREVE TEMPO E NELLO STESSO LUOGO DELLA SOTTRAZIONE - CONSUMAZIONE - RAVVISABILITÀ - SUCCESSIVO INTERVENTO ALTRUI CHE ABBIA IMPEDITO ALL'AGENTE DI MANTENERE IL POSSESSO DELLA COSA SOTTRATTA O DI PROCURARSI L'IMPUNITÀ - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1984-06-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/166938-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - RAPINA - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - PASSAGGIO DELLA COSA SOTTRATTA SOTTO IL DOMINIO ESCLUSIVO DELL'AGENTE ANCHE PER BREVE TEMPO E NELLO STESSO LUOGO DELLA SOTTRAZIONE - CONSUMAZIONE - RAVVISABILITÀ - SUCCESSIVO INTERVENTO ALTRUI CHE ABBIA IMPEDITO ALL'AGENTE DI MANTENERE IL POSSESSO DELLA COSA SOTTRATTA O DI PROCURARSI L'IMPUNITÀ - IRRILEVANZA.*

Ai fini della Determinazione dell'impossessamento che segna il momento consumativo sia del delitto di rapina che di quello di furto è sufficiente che la cosa sottratta sia passata, anche per breve tempo ed anche nello stesso luogo in cui la sottrazione si è verificata, sotto il dominio esclusivo dell'agente, ed ovviamente il reato non può regredire allo stadio di tentativo solo perché in un momento successivo altri abbia impedito al suo autore di mantenere il possesso della cosa sottratta o di procurarsi la impunità. (Conf mass n 163854; (Conf mass n 138998).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 628 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)