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Sez. 3, Sentenza n. 4486 del 04/03/1998 Ud. (dep. 15/04/1998) Rv. 210699 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DEL DIFENSORE | Per contemporaneo impegno professionale -Tempestività della comunicazione e prospettazione dell'essenzialità e non sostituibilità della propria presenza nel diverso procedimento - Necessità.
Stato
decisa il 1998-03-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210699-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DEL DIFENSORE

Affinché l'impegno professionale del difensore in altro procedimento possa essere assunto quale legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire ai sensi dell'art. 486, quinto comma, c.p.p., è necessario che il difensore medesimo prospetti l'impedimento e chieda il rinvio non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni e non si limiti a comunicare e documentare l'esistenza di un contemporaneo impegno professionale in altro processo, ma esponga le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione in esso per la particolare natura dell'attività a cui deve presenziare, l'assenza in detto procedimento di altro difensore che possa validamente difendere l'imputato, l'impossibilità di avvalersi di un sostituto, ai sensi dell'art. 102 c.p.p, sia nel processo, in cui intende partecipare sia in quello in cui chiede il rinvio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 486 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 486 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)