Sez. 6, Sentenza n. 32343 del 01/07/2003 Ud. (dep. 31/07/2003) Rv. 226264 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DEL DIFENSORE | Obbligo del giudice di pronunciarsi sulla richiesta di rinvio avanzata dal difensore per impegni professionali - Sussistenza - Condizioni e limiti del legittimo impedimento.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DEL DIFENSORE
Il giudice di merito è tenuto ad esaminare ed a pronunciarsi sulla richiesta di rinvio presentata dal difensore e deve pronunciarsi sulla sua legittimità, valutando se sia stata prontamente comunicata, se sia corredata da idonea documentazione e dalle ragioni per le quali sia stata data priorità ad altro impegno anche di natura professionale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 486 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 486 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)