Sez. 3, Sentenza n. 41408 del 20/09/2011 Ud. (dep. 14/11/2011) Rv. 251314 - 01
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - IN GENERE | Detenzione abusiva di animali appartenenti a specie protette - Reato di cui all'art. 1, lett. f), della l. n. 150 del 1992 - Condanna per il diverso reato previsto dall'art. 21, lett. e) della l. n. 157 del 1992 - Errata qualificazione giuridica - Interesse a ricorrere - Esclusione.
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - IN GENERE
La condanna per il reato previsto dalla lett. e) dell'art. 21 della l. n. 157 del 1992 (violazione del divieto di esercizio venatorio in determinate aree dove la caccia è interdetta), anzichè per quello contemplato dall'art. 1, lett. f) della l. n. 150 del 1992 (detenzione di esemplari di fauna selvatica minacciati di estinzione), priva dell'interesse a ricorrere il condannato che invochi l'esatta qualificazione giuridica, atteso il più mite trattamento sanzionatorio previsto dalla legge sulla caccia. (In motivazione la Corte, in una fattispecie relativa alla detenzione di 71 esemplari di testuggine appartenenti alla specie protetta "Hermanni hermanni", ha precisato che tale condotta può integrare la contravvenzione punita dalla lett. e) del richiamato art. 21, che punisce la detenzione di esemplari di fauna selvatica protetta dalla normativa regionale).
Riferimenti normativi: Legge 07/02/1992 num. 150 art. 1 com. 1 lett. F, Legge 07/02/1992 num. 150 art. 4, Legge 11/02/1992 num. 157 art. 21 com. 1 lett. E, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)