Sez. 1, Sentenza n. 4340 del 27/02/1997 Ud. (dep. 10/05/1997) Rv. 207437 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - INTERESSE AD IMPUGNARE | Sussistenza dell'interesse - Condizioni - Indicazione - Conseguimento di un risultato vantaggioso - Necessità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - INTERESSE AD IMPUGNARE
L'interesse della parte ad impugnare un provvedimento del giudice è correlato agli effetti primari e diretti della decisione e quindi sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione immediata più vantaggiosa. (In applicazione di detto principio, nella fattispecie la Corte Suprema ha rigettato, sul punto, il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza di appello con la quale era stata disattesa l'eccezione, sollevata dal difensore dell'imputato medesimo, di inammissibilità del giudizio abbreviato di primo grado per invalidità della procura speciale rilasciata per il rito; la Corte di Cassazione ha in proposito escluso la sussistenza di un interesse all'impugnazione da parte dell'imputato il quale, in caso di accoglimento dell'impugnazione medesima, avrebbe visto eliminata la riduzione del terzo della pena inflittagli a seguito di giudizio abbreviato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)