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Sez. 1, Sentenza n. 17552 del 02/08/2006 (Rv. 596338 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Termine ragionevole di durata del processo - Criteri di valutazione - Complessità del caso - Accertamento - Spettanza al giudice del merito - Sindacabilità in sede di legittimità - Esclusione - Limiti - Desumibilità dal numero delle udienze tenute - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596338-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

L'irragionevole durata del processo ai sensi dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001 va accertata tenendo presente la complessità della causa e, in relazione ad essa, il comportamento delle parti e del giudice del procedimento, nonché di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o, comunque, a contribuire alla sua definizione. Il giudizio sulla complessità del caso - che costituisce un apprezzamento di merito, il quale, se logicamente e congruamente motivato, sfugge alla censura di legittimità - attiene alla materia ed al tipo di procedura trattata, nonché alla novità o serialità delle questioni discusse, al numero delle parti e delle domande, alla tipologia (quantitativa e qualitativa) dell'istruttoria espletata, alla presenza di subprocedimenti sommari, etc. In tale quadro, il numero delle udienze tenute è elemento di per sé inadeguato a fungere da parametro della difficoltà della questione trattata, se non correlato ad altri dati indicativi, ben potendo l'articolazione del processo in un elevato numero di udienze costituire sintomo della necessità del compimento di una serie di attività processuali, e non dovendo la stessa necessariamente essere ascritta ad un cattivo esercizio dei poteri del giudice di conduzione del processo, con particolare riferimento alla cadenza data alle udienze.(Nella specie, alla stregua del principio di cui alla massima, la S.C. ha cassato la decisione della Corte d'appello che aveva desunto la complessità del caso, ai fini dell'accertamento del mancato rispetto del termine di durata ragionevole di un processo il cui primo grado si era svolto in trentotto udienze, dodici delle quali preliminari e ventusei dibattimentali, da tale elevato numero di udienze, senza operare alcun richiamo alle ragioni giustificatrici di una così complessa articolazione).

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)