Sez. L, Sentenza n. 253 del 12/01/1984 (Rv. 432514 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - VOLONTARIA - ECCEPIBILITÀ - CONDIZIONI.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - VOLONTARIA - ECCEPIBILITÀ - CONDIZIONI.*
La compensazione volontaria, ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 1252 cod. civ., si concretizza in un negozio bilaterale diretto ad elidere le reciproche ragioni di credito, previo riconoscimento della loro esistenza. L'eccepibilità di detta compensazione, pertanto, postula la dimostrazione di un incontro della volontà delle parti nel senso indicato. (Conf 4177/78, mass n 393798).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1252
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)