Sez. 3, Ordinanza n. 14689 del 31/05/2025 (Rv. 675321-01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - VOLONTARIA | Effetto estintivo - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Eccezione di parte - Necessità.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - VOLONTARIA
In tema di obbligazioni, l'effetto estintivo derivante da compensazione volontaria non è rilevabile d'ufficio e, poiché attiene allo specifico contenuto dell'accordo inter partes, deve formare oggetto di eccezione in senso proprio, da sollevarsi a cura della parte interessata.
Cod. Civ. art. 1242, Cod. Civ. art. 1252, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)