Sez. L, Sentenza n. 12268 del 03/12/1998 (Rv. 521365 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - PRESTAZIONI ECONOMICHE IN CASO DI INABILITÀ - INABILITÀ TEMPORANEA | Assoluta - Indennità relativa - Funzione - Corresponsione in aggiunta all'indennità eventualmente spettante per inabilità permanente - Ammissibilità - Momento della cessazione - Individuazione - Postumi residui determinanti inabilità permanente - Conseguenze - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - PRESTAZIONI ECONOMICHE IN CASO DI INABILITÀ - INABILITÀ TEMPORANEA
In tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'indennità per inabilità temporanea assoluta ha il preciso scopo di ricomporre l'equilibrio economico infranto dall'infortunio e dalla conseguente assenza dal lavoro, ossia la funzione di integrare la capacità di guadagno del lavoratore venuta meno a causa della temporanea perdita dell'attitudine al lavoro, sicché tale indennità è corrisposta oltre quella eventualmente spettante per inabilità permanente, cessando nello stesso momento in cui viene meno la inabilità temporanea e, nel caso in cui dall'infortunio siano residuati postumi di inabilità permanente, dal giorno della guarigione clinica, dal quale incomincia a decorrere, ove sussistano le condizioni di legge, l'indennità per inabilità permanente. Tale principio - che trova il suo fondamento nel disposto dell'art. 74, comma secondo, e dell'art. 215, comma primo, del T.U. n. 1124 del 1965 che, per quanto riguarda rispettivamente i lavoratori dell'industria e quelli dell'agricoltura, fissa la decorrenza della rendita per inabilità dal giorno successivo a quello della cessazione dell'inabilità temporanea assoluta - risponde ad evidenti criteri logici perché assicurare in ogni caso fin dal momento del verificarsi dell'infortunio la rendita per inabilità permanente finisce col tradursi in un'ingiustificata duplicità di prestazioni. (In base al suddetto principio la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva fatto decorrere la rendita per inabilità permanente dal giorno successivo all'infortunio senza fornire alcuna motivazione in ordine a detta decorrenza, pur a fronte dell'assunto dell'istituto assicuratore che già in sede amministrativa aveva evidenziato l'esistenza di una inabilità temporanea assoluta).
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 66, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 68, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 74 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 215 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)