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Sez. 6, Sentenza n. 3784 del 05/10/1994 Ud. (dep. 07/04/1995) Rv. 201855 - 01

Atti processuali - Documentazione degli atti - Verbale - Modalità - Riproduzione fonografica | Casi in cui deve farsi ricorso - Indicazione - Rapporti fra riproduzione fonografica e verbale redatto in forma riassuntiva - Indicazione.
Stato
decisa il 1994-10-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201855-01

Atti processuali - Documentazione degli atti - Verbale - Modalità - Riproduzione fonografica

L'impiego del mezzo tecnico della registrazione fonografica, cui deve farsi ricorso tutte le volte in cui non si provvede in forma integrale con il mezzo stenotipico (Art. 134, comma, c.p.p.), si accompagna alla redazione del verbale in forma riassuntiva e, circa il contenuto di detto verbale, l'art. 139, 2 comma, c.p.p. stabilisce che in esso è indicato il momento di inizio e di cessazione delle operazioni di riproduzione. Il rapporto tra contenuto del verbale e risultato della registrazione, è disciplinato dal 3 comma dell'art. 139 nel senso che se il prodotto della registrazione si è formato in modo compiuto ed intellegibile è ad esso che occorre dare la prevalenza rispetto al verbale riassuntivo, suscettibile di errori ed omissioni estranei alla documentazione fonografica. Se, invece, la registrazione fonografica in tutto o in parte non ha avuto effetto o risulti non comprensibile sarà inevitabile attribuire al verbale convenzionale piena efficacia probatoria, sicché in concreto il contenuto del verbale in forma riassuntiva, cui occorrerà attenersi, dipenderà dalla maggiore o minore affidabilità delle operazioni di registrazione. Di conseguenza, se del verbale in forma riassuntiva è parte integrante la riproduzione fonografica inserita nei modi di cui all'art. 139, 3 comma, c.p.p., il giudice, che del contenuto di essa si avvale secondo il criterio di prevalenza indicato dalla medesima norma, non incorre in alcuna irregolarità né utilizza atti inesistenti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 134 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 134 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 135, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 135, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 136, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 136, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 137, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 137, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 138, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 138, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 139, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 139

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)