Sez. 6, Sentenza n. 42761 del 20/10/2005 Cc. (dep. 25/11/2005) Rv. 232755 - 01
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - UDIENZA VERBALE - IN GENERE | Verbale di udienza - Rapporto tra il verbale redatto in forma riassuntiva e quello redatto con la tecnica della stenotipia - Indicazione dei criteri - Fattispecie in tema di richiesta di misura cautelare all'esito dell'udienza dibattimentale nel rito direttissimo.
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - UDIENZA VERBALE - IN GENERE
In tema di rapporti tra verbale di udienza redatto con la tecnica della stenotipia e quello redatto in forma riassuntiva, il principio di cui all'art. 139, comma secondo, cod. proc. pen., secondo il quale in caso di discordanza tra i due verbali si deve dare valore al verbale stenotipico per la maggiore affidabilità del mezzo tecnico, prevale purchè la registrazione abbia avuto effetto o sia chiaramente intelligibile; mentre è il verbale riassuntivo a fare fede quando dagli atti del processo emergono elementi fattuali o logici in tal senso. (Nel caso di specie la Suprema Corte ha condiviso la decisione del Tribunale del riesame che ha ritenuto che la richiesta del P.M. di applicazione della misura cautelare a seguito di rito direttissimo - richiesta non rinvenibile nel verbale redatto con la stenotipia, ma solo in quello redatto in forma riassuntiva - fosse stata formulata, e ciò sulla base degli elementi presenti nel fascicolo processuale, tra i quali il dispositivo della sentenza, la parte motiva dell'ordinanza di custodia cautelare, dove si dava atto dell'iniziativa del P.M. e sulla considerazione che la richiesta di provvedimento cautelare viene, di regola, presentata subito dopo la chiusura del dibattimento e rimane per tanto al di fuori del verbale stenotipico).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 134 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 135, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 136, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 137, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 138, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 139, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 449 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)