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Sez. L, Sentenza n. 1271 del 03/02/1995 (Rv. 490263 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - IN GENERE | Principio di parità di condizioni ex art. 5 Direttiva comunitaria 09 febbraio 1976 76/207/CEE del Consiglio - Conseguente disapplicazione dell'art. 5 legge n. 903 del 1977 sul divieto del lavoro notturno per le donne - Diritti di legittimità costituzionale - Insussistenza.
Stato
decisa il 1995-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490263-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - IN GENERE

Non può dubitarsi della legittimità costituzionale del sistema normativo che consegue alla disapplicazione - in forza del principio di parità di condizioni dettato dall'art. 5 della Direttiva comunitaria 9 febbraio 1976 76/207/C.E.E. del Consiglio - dell'art. 5 della legge 9 dicembre 1977 n. 903 sul divieto notturno del lavoro femminile nelle aziende manifatturiere, in riferimento all'art. 37 Cost. - da cui si desume che deve avere valore prioritario e condizionante, nella regolamentazione del lavoro femminile, la considerazione delle esigenze connesse allo svolgimento della essenziale funzione familiare della donna e alla protezione della madre e del bambino -, poiché viene così esteso il regime giuridico generale già in atto per tutti gli altri settori lavoratori, nel quale operano (oltre alle prescrizioni che possono essere dettate dalla contrattazione collettiva), le norme e i principi della Costituzione e della legge ordinaria - e in particolare l'art. 1, secondo comma, lett. e), della legge 10 aprile 1991 n. 125 (che ai fini dell'attuazione degli specifici principi costituzionali consente diversificazioni nell'organizzazione, nelle condizioni e nel tempo del lavoro) -, nel quadro dei limiti che ai sensi dell'art. 41 Cost. possono essere posti ai poteri organizzativi del datore di lavoro.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 37, Direttive del Consiglio CEE min. CEE 09/02/1976 num. 207, Legge 09/12/1977 num. 903 art. 5 CORTE COST., Legge 10/04/1991 num. 125 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)