Sez. 5, Sentenza n. 14490 del 15/07/2016 (Rv. 640545 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITI PRODOTTI IN FORMA ASSOCIATA | Accertamento con adesione della società di persona - Effetti - Titolo per l'accertamento nei confronti dei soci - Eventuale impugnazione del singolo socio - Contenuto - Limiti - Esclusione del litisconsorzio.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITI PRODOTTI IN FORMA ASSOCIATA
In tema di redditi prodotti in forma associata, una volta divenuto incontestabile il reddito della società di persone a seguito della definizione agevolata di cui all'art. 9 bis del d.l. n. 79 del 1997, conv. in l. n. 140 del 1997, che costituisce, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, titolo per l'accertamento nei confronti dei soci, nell'eventuale giudizio d'impugnazione promosso da questi ultimi avverso l'avviso di rettifica del reddito da partecipazione non è configurabile un litisconsorzio necessario con la società e gli altri soci, atteso che si controverte esclusivamente degli effetti della definizione agevolata da parte della società su ciascuno dei soci, per cui ognuno di essi può opporre soltanto ragioni specifiche di carattere personale.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 CORTE COST., Decreto Legge 28/03/1997 num. 79 art. 9 bis n. 18, Legge 28/05/1997 num. 140 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)