Sez. 5, Sentenza n. 26476 del 04/11/2008 (Rv. 605394 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITI PRODOTTI IN FORMA ASSOCIATA | Società di persone - Reddito di partecipazione agli utili - Reddito proprio del socio - Configurabilità - Conseguenze - Omessa dichiarazione del socio nella misura risultante dalla rettifica a carico della società ai fini dell'ILOR - Supplemento di imposta - Obbligo - Quota parte dell'imponibile risultante dall'imposta versata dalla società per la definizione della lite fiscale - Attribuzione al socio - Necessità - Art. 9 bis, comma 17, del d.l. n. 79 del 1997 - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITI PRODOTTI IN FORMA ASSOCIATA
In tema di redditi prodotti in forma associata, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, il reddito di partecipazione agli utili del socio di società di persone costituisce, ai fini dell'IRPEF, reddito proprio del contribuente, al quale è imputato sulla base di presunzione di effettiva percezione, e non della società; detto socio, pertanto, ove non abbia dichiarato, per la parte di sua spettanza, il reddito societario nella misura risultante dalla rettifica operata dall'Amministrazione finanziaria a carico della società ai fini dell'ILOR, è tenuto al pagamento del supplemento d'imposta. Ne consegue che, ove la società di persone abbia provveduto a definire il proprio reddito annuale mediante accertamento con adesione, ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 564 del 1994 (conv. in legge n. 656 del 1994), ai soci deve essere attribuita per la medesima annualità la quota parte dell'imponibile risultante dall'imposta versata dalla società per la definizione della lite fiscale, costituendo l'imputazione al socio della quota parte del reddito della società corretta applicazione del disposto del citato art. 5; né assume rilievo, in contrario, l'art. 9- bis, comma 17, del d.l. n. 79 del 1997 (conv. in legge n. 140 del 1997), il quale, nel fare "salvi gli effetti delle definizioni perfezionate alla data del 15 dicembre 1995" ai sensi del predetto art. 3 del d.l. n. 564/94, ha come destinatari soltanto i soggetti (nella fattispecie, la società) che hanno provveduto a tale definizione.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 3 CORTE COST., Decreto Legge 28/03/1997 num. 79 art. 9 bis, Legge 30/11/1994 num. 656 CORTE COST., Legge 28/05/1997 num. 140 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)