Sez. 3, Sentenza n. 976 del 27/03/1972 (Rv. 357271 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE - APPLICABILITA ALLA PA - LIMITI - BENI DEMANIALI DI USO GENERALE DEI CITTADINI - BENI DEL DEMANIO FERROVIARIO (STRADE FERRATE) - SEDE DEI BINARI - INAPPLICABILITA.*
RESPONSABILITA CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE - APPLICABILITA ALLA PA - LIMITI - BENI DEMANIALI DI USO GENERALE DEI CITTADINI - BENI DEL DEMANIO FERROVIARIO (STRADE FERRATE) - SEDE DEI BINARI - INAPPLICABILITA.*
La presunzione di responsabilita, superabile soltanto con la prova del caso fortuito, posta a carico del custode per i danni cagionati dalle cose in custodia(art 2051 cod civ), non e applicabile, nei confronti della pubblica amministrazione per quelle particolari categorie di beni facenti parte del Demanio pubblico, nei riguardi dei quali la posizione dell'amministrazione stessa, non puo essere assimilata, ai suddetti effetti, a quella del titolare di un diritto di proprieta privata. Questa ipotesi si verifica per i beni demaniali sui quali e esercitato un uso ordinario generale e diretto da parte dei cittadini(Demanio marittimo, fluviale, lacuale, strade, autostrade e strade ferrate appartenenti allo stato), ed in particolare per le strade ferrate sulle quali, stante l'uso generale e diritto consentito a chiunque(anche se contro il pagamento del prezzo del servizio)e l'estensione della rete, e praticamente impossibile l'Esercizio di un continuo ed efficace controllo (controllo del quale non puo desumersi l'obbligatorieta dalle norme che pretendono l'istituzione delle case cantoniere, il cui personale e addetto alla manutenzione e vigilanza della strada ferrata ai fini del buon andamento del servizio)che valga ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi. (nella specie la sentenza impugnata aveva ritenuto applicabile la presunzione di responsabilita di cui all'art 2051 cod civ all'amministrazione ferroviaria per un incendio sviluppatosi lungo la scarpata ferroviaria e propagatosi nei fondi confinanti. La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso, ha enunciato il principio sopra riportato).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 33, Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 822
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)