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Sez. 3, Sentenza n. 10759 del 28/10/1998 (Rv. 520192 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE | Applicabilità alla P.A. - Limiti - Beni demaniali di uso generale dei cittadini - Esclusione - Condizioni - Demanio stradale - Estensione - Fattispecie (scarpata).
Stato
decisa il 1998-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520192-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE

La presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. non opera nei confronti della P.A. per danni cagionati a terzi da beni demaniali sui quali è esercitato un uso ordinario, generale e diretto da parte dei cittadini, quando l'estensione del bene demaniale renda impossibile l'esercizio di un continuo ed efficace controllo che valga ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi. Tali principi sono applicabili nell'ambito del demanio stradale nel quale debbono intendersi comprese le scarpate, sia che costituiscano sostegno di una strada sovrastante, sia che a loro volta sovrastino un'altra strada, dovendo le scarpate considerarsi parti delle strade medesime.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 22

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)