Sez. 3, Sentenza n. 11001 del 23/10/1995 (Rv. 494333 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | Esercizio - Relativamente a contratto preliminare - Termine per il pagamento del prezzo - Inadempimento da parte dell'affittuario - Conseguenze.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE
In tema di prelazione agraria, l'esercizio del relativo diritto da parte dell'affittuario determina il suo subentro nel contratto preliminare (che deve essergli trasmesso ai sensi dell'art. 8 legge 26 maggio 1965 n. 590) e che deve essere adempiuto secondo le modalità in esso contenute, fatta eccezione per quanto riguarda i termini per il pagamento del prezzo, che sono quelli stabiliti dal citato articolo 8 commi 6 e 7, trattandosi di termini stabiliti da norme inderogabili dettate nell'interesse dello stesso affittuario. L'inosservanza da parte di quest'ultimo delle pattuizioni stabilite nel contratto preliminare non può dar luogo a decadenza dalla prelazione, essendo stata questa già definitivamente esercitata con gli effetti indicati ma integra un inadempimento da parte dell'affittuario che può essere fatto valere con l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto di vendita ex art. 2932 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)