Sez. 3, Sentenza n. 19820 del 22/02/2006 Cc. (dep. 09/06/2006) Rv. 235153 - 01
COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") | Procedimento non ancora definito con sentenza irrevocabile - Apertura di nuovo procedimento per lo stesso fatto e contro la stessa persona - Procedimenti avviati dallo stesso P.M. e pendenti presso la stessa sede giudiziaria - Esercizio dell'azione penale nel secondo procedimento - Preclusione - Nuovo sequestro preventivo - Preclusione - Ragioni.
COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM")
Nel caso in cui il tribunale abbia revocato il sequestro preventivo di aree ed opere edilizie avendo assolto gli imputati dal reato di lottizzazione abusiva per insussistenza del fatto, poiché non può essere nuovamente promossa l'azione penale per un fatto e contro una persona per i quali un processo già sia pendente anche se in fase o grado diversi nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del P.M., non è consentito al G.i.p. disporre il sequestro delle medesime aree e opere edilizie per lo stesso reato nemmeno nell'ambito di un procedimento formalmente diverso. (Nella specie, a seguito di annullamento con rinvio della sentenza con la quale gli imputati erano stati assolti in primo grado dal reato di lottizzazione abusiva, con conseguente revoca del sequestro preventivo, il P.M. aveva avviato altro procedimento nei confronti delle stesse persone con la medesima imputazione ottenendo dal G.i.p. un nuovo decreto di sequestro preventivo).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 323 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 com. 1 n. 3 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)