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Sez. 5, Sentenza n. 9180 del 29/01/2007 Ud. (dep. 02/03/2007) Rv. 236259 - 01

COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") | Condizioni di applicabilità - Prova prodotta in Cassazione per la prima volta - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-01-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236259-01

COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM")

Il divieto del "bis in idem" stabilito dall'art. 649 cod. proc. pen. postula una preclusione derivante dal giudicato formatosi per lo stesso fatto e per la stessa persona o anche dalla coesistenza di procedimenti iniziati per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona (anche se pendenti in fase o grado diversi) nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del P.M.. Il divieto presuppone la produzione innanzi al giudice di merito della sentenza definitiva o degli atti necessari per l'accertamento della identità del fatto. Tanto non può essere effettuato dinanzi alla Corte di cassazione, perchè è precluso al giudice di legittimità l'accertamento del fatto e la parte non può produrre documenti concernenti elementi fattuali, la cui valutazione è rimessa esclusivamente al giudice di merito. L'imputato non rimane peraltro senza tutela, potendo fare valere la preclusione davanti al giudice dell'esecuzione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)