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Sez. 2, Sentenza n. 9961 del 04/05/1995 Ud. (dep. 29/09/1995) Rv. 202811 - 01

Fonti del diritto - Leggi - Legge penale - Concorso di norme | Associazione mafiosa - Associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti - Rapporto di specialità - Esclusione - Concorso formale - Configurabilità.
Stato
decisa il 1995-05-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202811-01

Fonti del diritto - Leggi - Legge penale - Concorso di norme

La disposizione di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, che punisce l'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, non si pone in rapporto di specialità con l'art. 416-bis cod. pen. (associazione per delinquere di stampo mafioso) in quanto i due reati si distinguono nettamente, essendo caratterizzato il secondo dal metodo mafioso, assente nel primo, il quale contiene un elemento costituito dalla natura dei reati-fine, specializzante, solo rispetto al delitto di cui all'art. 416 cod. pen.; ciò significa che fra le predette norme incriminatrici esiste un rapporto di specialità reciproca, che non consente l'applicazione del principio sancito dall'art. 15 cod. pen., ma rende configurabile il concorso formale fra i due reati. Pertanto, se l'esistenza un sodalizio criminoso non mafioso finalizzato al traffico di sostanze stupefacenti configura il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 e non anche quello di cui all'art. 416 cod. pen., il fatto di una organizzazione mafiosa che si dedichi a detto traffico rientra nell'ambito applicativo di entrambe le fattispecie criminose.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)