Sez. L, Sentenza n. 94 del 11/01/1977 (Rv. 383599 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - DURATA - DETERMINAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI - LIMITI - DURATA MASSIMA - QUINQUENNIO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - DURATA - DETERMINAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI - LIMITI - DURATA MASSIMA - QUINQUENNIO.*
L'art 7 della legge 19 gennaio 1955 n 25 - nel disporre che il rapporto di apprendistato non puo avere una durata superiore a quella stabilita dalla contrattazione collettiva e che, comunque, la durata di tale rapporto non puo superare i cinque anni - rimette ai singoli contratti collettivi obbligatori fra le parti la Determinazione concreta della durata dell'apprendistato, salva l'invalicabilita del cennato limite massimo di cinque anni. (V 3356/75, mass n 377494).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2130, Legge 19/01/1955 num. 25 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)