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Sez. 3, Sentenza n. 3239 del 16/05/1986 (Rv. 446227 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO - NULLITÀ DEL RICORSO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446227-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO - NULLITÀ DEL RICORSO - CONDIZIONI.*

Nel nuovo rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata Determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è invece necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, effettuabile anche d'ufficio e in grado d'appello con apprezzamento del giudice del merito non censurabile in Sede di legittimità se non per vizi di motivazione. (Conf 426/83, mass n 425227; (Conf 2242/82, mass n 420110; (Conf 5964/81, mass n 416741).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)